I fondi comuni di investimento sono stati istituiti in Italia con la legge 23 marzo 1983, n.77 e fanno parte degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
A questo argomento però abbiamo già dedicato ampio spazio in questo approfondimento (clicca qui per saperne di più sui fondi comuni di investimento), mentre ora vogliamo approfondire l’aspetto della tassazione, per capire quali tasse bisogna pagare a fronte delle ultime novità sugli investimenti sotto il profilo fiscale.
Indice
Cosa sono i fondi comuni di investimento in breve
Prima di passare all’aspetto della tassazione tracciamo a grosse linee cosa sono i fondi comuni di investimento. Si tratta, come accennato in apertura, di OICR, acronimo che sta per organismi di investimento collettivo del risparmio, e raccolgono denaro affidato alla gestione di SGR (Società di Gestione del Risparmio) dai risparmiatori stessi.
Queste società hanno personalità giuridica e capitale distinte da quelli del fondo. Il denaro che viene loro affidato dai risparmiatori viene poi investito in maniera diversificata sul mercato mobiliare, con una strategia di riduzione del rischio che rende questa scelta meno rischiosa ad esempio di un investimento diretto in azioni di una singola società o di un singolo settore.
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Come sono tassati in Italia i fondi comuni di investimento
Occorre prima di tutto precisare che, per i cittadini residenti in Italia, l’imposizione fiscale sui rendimenti dei fondi di investimento mobiliare, oppure entità di investimento collettivo del risparmio (OICR), può variare a seconda della posizione geografica del fondo, oppure in base alla sua aderenza alle direttive europee che lo riguardano.
In ogni caso, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), e le società di investimento a capitale fisso (SICAF), in Italia sono considerate, sotto il profilo fiscale, analoghe ai fondi di investimento comuni.
La tassazione riguarda, nel caso dei rendimenti da fondi, non solo le distribuzioni dell’amministrazione, bensì anche la differenza tra il valore di rimborso, di vendita o di liquidazione delle quote o azioni, e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
Ora che abbiamo tracciato un quadro complessivo a grossi tratti, entriamo un po’ più nel dettaglio, e vediamo in che modo vengono tassati, in Italia, i fondi comuni di investimento.
La prima cosa da fare è distinguere tra:
- soggetto percettore privato, nel qual caso si fa riferimento al sistema fiscale applicato sui redditi da capitale, disciplinato dall’articolo 44, comma 1, lettera g del TUIR
- soggetto percettore impresa, in cui i rendimenti ottenuti dalla partecipazione al fondo vengono identificati come redditi d’impresa e sono soggetti a tassazione in conformità con le norme del TUIR relative a questo tipo di reddito.
Chi investe in OICR costituiti in Italia, a patto che non siano OICR immobiliari, oppure in fondi storici di Lussemburgo, avrà gli eventuali redditi ottenuti tassati con ritenta fiscale applicata come segue: come acconto nel caso di soggetti che possiedono quote o azioni mentre conducono un’attività di impresa commerciale, e a a titolo di imposta nel caso di tutti gli altri soggetti, compreso coloro che sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.
Quanto si deve pagare di tasse sui fondi comuni di investimento?
Vediamo quindi quanto si paga di tasse sui redditi derivanti da investimenti in fondi comuni. Va detto anzitutto che il regime fiscale per gli OICR/SEE non conformi è stato sincronizzato con quello dei fondi conformi già dal 2014.
Da lì in poi sia gli uni che gli altri sono sottoposti a una detrazione fiscale a titolo di tassa oppure ad un’imposta sostitutiva del 26%. Occorre però escludere dal reddito derivante dall’investimento nel fondo i guadagni derivanti da titoli di Stato italiani e da quelli contenuti nella white list definita dalla normativa del 1983, per i quali si applica un’aliquota al 12,5%.
Per tutte le altre tipologie di fondi di investimento mobiliare, eventuali proventi vanno ad influire sul reddito totale generato e sono sottoposti all’IRPEF progressiva secondo gli attuali scaglioni.
Tassazione dei fondi comuni detenuti presso intermediario italiano e straniero
Nel caso di fondi comuni detenuti presso un intermediario che li gestisce si possono presentare due casistiche diverse, sotto il profilo fiscale, a seconda che l’intermediario in questione sia italiano oppure straniero.
Nel caso di intermediario italiano, quale potrebbe essere una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o una banca, la tassazione è gestita direttamente dall’intermediario attraverso il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.
In questo primo caso abbiamo un investitore che riceve una parte del fondo disinvestita al netto della tassazione, e non occorre riportare gli importi in dichiarazione dei redditi.
Nel secondo caso invece, quindi con intermediario non italiano, l’investitore deve effettuare la tassazione sui proventi percepiti e includere l’importo in dichiarazione dei redditi. In questo caso ci sono anche delle distinzioni da fare sulla base della natura dei fondi, che possono essere in linea con le direttive UE oppure no.
Se sono in linea con le direttive europee n. 611/85 e 220/88 la tassazione avviene al momento della distribuzione dei proventi. Invece se si tratta di fondi che non risultano in linea con suddette direttive, come fondi speculativi, fondi di fondi, e soprattutto hedge funds, per i quali occorre tra l’altro un capitale iniziale di importo maggiore, occorre inserire tutto nella dichiarazione dei redditi.
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