Negli ultimi giorni la Consob è intervenuta sul tema delle opzioni binarie e dei Contratti per differenza (CFD) e, soprattutto, sulla necessità di tutelare i risparmiatori / investitori dinanzi a queste nuove forme di investimento finanziario, dal tenore altamente speculativo. Un intervento collimato in un comunicato che è una “mini guida” al settore e che, nelle intenzioni della Consob, dovrebbe fungere da ideale base di partenza per una valutazione più ragionata e consapevole di quel che potrebbe accadere in tali mercati.

D’altronde, la Consob è principale interessata: è lei a concedere le autorizzazioni alla fornitura dei servizi di intermediazione finanziaria ai broker registrati in essa e, in ogni caso, è lei a dover supervisionare sul corretto funzionamento di tale operatività. Vediamo dunque quali sono i principali punti di attenzione elaborati dal comunicato.

Che cosa sono i CFD

La prima parte del comunicato si concentra sulle definizioni dei CFD, con la Consob che rammenta come

i CFD sono contratti tra un intermediario ed un investitore con i quali ciascuna parte si impegna a pagare all’altra la differenza tra il valore attuale di un determinato bene (azioni, valute, merci, indici finanziari, ecc.) e il valore che lo stesso bene avrà in futuro. Una volta aperta una posizione in CFD, l’investitore in qualsiasi momento può chiuderla versando o incassando il differenziale.

Leva, margine e rischio: non tutti i trader sanno cosa sono

Se la definizione di CFD è piuttosto chiara e intuitiva, lo stesso non può certamente dirsi per la relazione che esiste tra i CFD, la leva finanziaria, la marginazione e i rischi.

Per saperne di più, non possiamo che cogliere il giusto spunto per poter ricordare come i CFD siano tipici prodotti a leva finanziaria anche piuttosto spinta, grazie alla quale gli investitori possono assumere una posizione sul bene sottostante (asset), versando però solamente una minima parte (il “margine iniziale” o “deposito iniziale”) del valore complessivo della posizione assunta.

Tuttavia, proprio in quanto prodotti a leva, ai trader potrà essere richiesto il versamento di ulteriori somme che vadano a integrare quelle inizialmente depositate per effetto dell’andamento del bene sottostante (i “margini aggiuntivi”). Proprio per lo stesso meccanismo, il risultato dell’operazione (perdita o guadagno) potrebbe essere superiore all’importo versato come margine iniziale.

Che cosa sono i rolling spot Forex

Il comunicato Consob si concentra poi sui rolling spot Forex, strumenti finanziaria simili ai CFD la cui caratteristica principale,oltre a quella di avere ad oggetto esclusivamente valute – consiste nel fatto che l’investitore può mantenere aperta la propria posizione grazie ad un meccanismo, chiamato roll-over, mediante il quale le operazioni chiuse al termine della giornata vengono automaticamente riaperte nella giornata successiva.

Come intuibile, anche i rolling spot Forex sono prodotti con “effetto leva“, che abbiamo già avuto modo di individuare parlando dei CFD.

Cosa sono le opzioni binarie

Passiamo dunque alle opzioni binarie, uno strumento finanziario sempre più diffuso. Anche in questo caso, soffermiamoci didatticamente sulla definizione fornita dal recente comunicato Consob, che afferma che le opzioni binarie sono strumenti

che assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (per esempio, raggiungimento di un determinato livello del prezzo di un’azione o del rapporto di cambio fra due valute) si verifica entro una predeterminata scadenza temporale. Se l’evento non si verifica si perde tutta la somma investita.

La loro struttura è molto simile a quella di vere e proprie scommesse finanziarie, e spesso sono contraddistinte da una durata estremamente breve (anche soli 30 secondi), accentuando così all’estremo proprio il carattere sorpa ricordato di scommessa, visto e considerato che sarà molto difficile fornire una previsione fondata in un così breve periodo di tempo, rendendo simile per alcuni trader la partecipazione alle posizioni con opzioni binarie… al lancio di una moneta.

Rischi non comprensibili?

Ma perchè questi strumenti sono finiti al centro di un comunicato Consob? E perchè vengono inseriti insieme all’interno del documento, nonostante abbiano specificità differenti?

Al di là delle specificità operative, la caratteristica comune dei CFD, rolling spot forex ed opzioni binarie è quella di avere strutture e modalità di funzionamento tali per cui agli stessi sono associati una serie di rilevanti rischi difficilmente comprensibili e valutabili. Per tale ragione, le forme di investimento in parola non sono adatte alla maggior parte degli investitori.

– sancisce Consob.

Peraltro, quanto sopra è ancora più vero se si considera che gli stessi prodotti vengono distribuiti, frequentemente, facendo ricorso a pratiche commerciali che possono condizionare le scelte economiche dei risparmiatori (si pensi ai bonus di benvenuto) anche in quanto amplificano le potenzialità della commercializzazione di beni e servizi attraverso Internet.

Che succede, dunque? È molto semplice: per Consob, in queste condizioni i risparmiatori finiscono quasi sempre per avviare l’operatività nei prodotti in parola senza una reale e preventiva comprensione e valutazione dell’effettiva portata dei rischi ad essi connessi e per perdere tutto o gran parte di quanto hanno investito. Un rischio che noi abbiamo sottolineato molto spesso su queste pagine, invitandovi a colmare qualsiasi tentazione con la giusta formazione che possa fornirvi la piena consapevolezza di quel che andrete a fare.

Chi sono i broker

A questo punto, la Consob punta l’attenzione sui broker, ovvero sui soggetti autorizzati in grado di offrire gli strumenti di cui sopra, che

sono per lo più imprese di investimento o banche comunitarie che operano in Italia in libera prestazione di servizi (cioè direttamente dal Paese in cui hanno la sede legale e sulla base dell’autorizzazione concessa dall’Autorità di vigilanza del loro Paese di origine), ovvero comunitarie o extracomunitarie che operano attraverso una sede secondaria stabilita sul territorio nazionale (succursale).

I compiti della Consob

Consob ricorda infine quali sono i suoi compiti, precisando che in alcuni casi può fare… ben poco, o quasi, per lo meno in fase preventiva.

Di fatti,

in base alla normativa comunitaria vigente, la Consob dispone nei confronti dei predetti intermediari comunitari di limitati poteri diretti di vigilanza e/o di intervento. In particolare, sulle banche e imprese d’investimento comunitarie o extracomunitarie con succursale in Italia, la Consob è competente a vigilare soltanto sul rispetto delle regole di comportamento da parte della succursale nello svolgimento dell’attività nei confronti dei clienti italiani.

Discorso diverso vale invece per le banche e imprese d’investimento comunitarie che operano in Italia in libera prestazione di servizi, che

rimangono direttamente vigilate dalla sola Autorità del Paese di origine, anche per i comportamenti non corretti posti in essere nei confronti della clientela italiana.

In aggiunta a ciò, il trader dovrà sempre tenere in considerazione che le controversie in materia di CFD, rolling spot forex e opzioni binarie tra la clientela italiana e le imprese di investimento comunitarie senza succursale in Italia non potranno essere portate davanti al nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito recentemente presso la Consob.

Come se non bastasse quanto sopra, la Commissione segnala come in Italia vi sia la presenza di un elevatissimo numero di operatori abusivi, ovvero di soggetti sprovvisti di autorizzazione ad operare in Italia, che tuttavia propongono comunque questi contratti tramite internet, senza essere sottoposti a vigilanza amministrativa da parte di alcuna Autorità.

Riassumendo, ecco i punti su cui Consob ci consiglia di soffermarci:

  1. l’investimento in CFD, rolling spot forex e opzioni binarie, non è adatto alla maggior parte degli investitori;
  2. tale forma di investimento può comportare perdite anche ben superiori al capitale inizialmente investito;
  3. occorre procedere ad avviare l’operatività soltanto dopo aver effettivamente compreso e valutato tutti i rischi connessi all’investimento in parola;
  4. è necessario accertarsi sempre che il soggetto offerente sia autorizzato ad operare in Italia, consultando gli appositi elenchi tenuti a cura della Consob (per quanto riguarda le imprese di investimento) e della Banca d’Italia (per quanto riguarda le banche), reperibili sui rispettivi siti istituzionali. A tal fine è opportuno consultare altresì la sezione “Avvisi ai risparmiatori” presente sul sito istituzionale Consob, contenente le segnalazioni, provenienti da autorità di vigilanza estere, oltre che dalla stessa Consob, di attività di tipo finanziario svolte abusivamente e dei soggetti cui fanno capo.

E voi che ne pensate? Quali accortezze e quali precauzioni assumete quando vi state avvicinando al mondo degli investimenti finanziari online?

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