È possibile definire il Fondo Interbancario di Tutela dei depositi come un consorzio tra le banche che si pone come scopo quello di tutelare, fino ad un limite massimo di 100.000 euro, tutti i correntisti che depositano il loro denaro all’interno di un qualunque istituto bancario Italiano.

Questa istituzione è nata nel 1987 e possono aderire tutti gli istituti; fino al 2011 le banche vi potevano aderire in via facoltativa e volontaria. Oggi invece è diventato un consorzio obbligatorio per tutte le banche nazionali e non, che sono organizzate come Società per Azioni.

A prescindere dall’istituzione, si tratta di un importantissimo istituto di tutela per tutti i piccoli e i medi risparmiatori, che funziona secondo delle modalità ben precise.

Questo aspetto è risaltato nel momento in cui è scoppiata la crisi delle banche, alla fine del 2015, che ha decisamente cambiato e stravolto il mondo dei risparmi. Da qui si è acceso poi il dibattito sul tema, tanto da spingere gli investitori a chiedersi se davvero il fondo interbancario di tutela depositi sia da considerare effettivamente come una soluzione di riserva, se realmente ci si può fidare e se questa istituzione è concretamente in grado di far fronte, in caso di fallimento della banca, ad un rimborso per tutti i clienti.

Il nostro compito sarà quello di analizzare le caratteristiche del fondo interbancario al fine di comprendere come esso opera e come fanno le banche ad aderire al fondo.

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Cos’è il FITD?

Ancora è possibile definire il FITD come un consorzio di diritto privato, sottoposto alla supervisione diretta della Banca d’Italia e che si pone come unico scopo quello di salvaguardare i depositi dei clienti delle banche.

Il FITD si pone come obiettivo quello di tutelare i clienti e assicurare a tutti i titolari di un deposito la liquidità contabile, anche nel momento in cui la banca si trova in una situazione critica per via di un elevato e anomalo numero di prelievi.

Questa situazione si viene a verificare in caso di difficoltà da parte della banca e potrebbe avere effetti destabilizzanti su tutto il sistema bancario nazionale qualora si registrasse un elevato numero di correntisti. Il suo scopo è anche quello di garantire la continuità operativa a tutti presso gli sportelli della banca stessa, evitando l’insorgere di ulteriori problemi.

Quali banche partecipano al fondo tutela depositi?

Si parte dal principio per analizzare quelle che sono le banche che possono aderire al fondo di tutela. Nello specifico si parla di banche, o meglio di Istituti bancari italiani che sono caratterizzati da una forma societaria: SPA.

Questi sono obbligati a sottoscrivere il Fondo Interbancario.

In merito alle succursali legate ai gruppi esteri che operano in Italia, si deve precisare che l’adesione non è obbligatoria, ma volontaria. Questo vuol dire che essi sono soggetti ad una particolare forma di tutela dei risparmiatori, che è già offerta dall’ordinamento di riferimento, a cui si aggiunge anche l’adesione facoltativa e non obbligatoria al fondo Interbancario.

Possono non aderire al fondo di tutela solo le banche che sono costituite come banca di credito cooperativo, le quali sono obbligate ad aderire ad uno specifico fondo analogo, definito come Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Teoricamente cambia il nome ma non il principio di tutela.

Nonostante ci sono diversi e tanti gruppi stranieri in Italia, questi non sono obbligati ad iscriversi e ad aderire al consorzio. A ben vedere però, tutti gli Istituti bancari, Italiani e no, che operano con sportelli aperti al pubblico all’interno del nostro paese, sono tutti istituti aderenti al fondo di tutela interbancario.

Quanto tutela il Fondo?

Se si leggono i giornali o si presta attenzione ai telegiornali, non è difficile sapere che il fondo Interbancario copre fino a 100.000 euro per depositante presso ogni singolo istituto bancario.

Cosa vuol dire questo?

Vuol dire che se un investitore ha un conto deposito e su questo conto ha un deposito di 99.000 € presso un istituto X, il suo capitale è garantito per questo istituto.

Si noti bene che, anche nel caso in cui egli detiene un conto corrente presso un secondo istituto (Y) con un deposito di 60.000 euro, viene garantito lo stesso il rimborso poiché, anche se la somma eccede di 100.000 €, cambiano gli istituti e come tale il fondo interbancario copre entrambi i capitali.

Invece, se si tratta di diversi conti correnti o conti depositi, intestati alla medesima persona, all’interno dello stesso istituto di credito, allora la parte eccedente i 100.000 € non è garantita. Il limite massimo di 100.000 € è stata posta dal d.l. n. 49 24/03/2011, il quale stabilisce il limite di rimborso,.

Conti coi-intestati e persone giuridiche

Se invece si tratta di conti cointestati, si deve far riferimento ad un conto parziale per ogni sottoscrittore. Se saranno 2, il limite aumenta a 200.000 euro.

Si deve fare un’ulteriore precisazione; il fondo di tutela opera anche nel caso in cui uno degli intestatari o dei cointestatari non è una persona fisica ma una persona giuridica. Questo vuol dire che il fondo di tutela opera anche nel caso in cui l’intestatario del conto sia una società, a prescindere dalla tipologia assunta.

Quali conti sono coperti dal fondo di tutela?

Al momento il fondo di tutela non copre tutti i depositi presenti in banca. Copre solo alcuni di essi:

  • conto corrente;
  • conto deposito;
  • deposito a risparmio nominativo;
  • certificati di deposito nominativi;
  • buoni fruttiferi.

Quali conti non sono coperti dal fondo di tutela?

Non è prevista invece nessuna tutela per i seguenti conti:

  • certificati di deposito al portatore;
  • libretti di risparmio al portatore;
  • le somme investite in azioni, fondi azionari, obbligazioni, sia se emesse dalla banca stessa, sia se vendute per conto terzi;
  • i fidi;
  • i castelletti.

Quali sono le funzioni del Fondo Interbancario di tutela?

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e salvataggio delle banche

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e salvataggio delle banche

L’obiettivo che si è posto il fondo è ovviamente quello di tutelare il risparmio dei correntisti. Vi è una tutela per le banche atta ad evitare il fenomeno della corsa agli sportelli. In pratica il fondo funge da garanzia per evitare alcuni inadempimenti. Infatti, il fondo ha il compito di:

  • evitare che si faccia fronte ai prelievi con le sue sole sostanze e quindi la banca possa trovarsi sotto-capitalizzata;
  • evitare la chiusura di sportelli nel momento in cui si viene a verificare che le richieste di contante depositato siano superiori rispetto alla disponibilità della banca;
  • aiutare tutto il sistema nel suo complesso, con il chiaro scopo di ostacolare i fenomeni di massa spesso non razionali, i quali potrebbero essere alimentati da notizie di qualsivoglia natura;
  • garantire la salubrità del sistema in quanto tale e questo lo si può fare aumentando la garanzia ai risparmiatori di poter accedere ai fondi depositati.

Da queste prime caratteristiche è possibile notare che si tratta di uno strumento importantissimo, il quale agisce operando su entrambi i lati del rapporto banca-cliente ,anche se non è disponibile soltanto in Italia, ma praticamente in tutti i paesi con economia bancaria sviluppata.

Il fondo potrebbe essere non adeguato?

Evitando di fomentare notizie prive di senso, senza la necessità di ampliare le finte voci e le leggende metropolitane, è doveroso chiarire anche un altro concetto.

Il fondo interbancario potrebbe non essere nelle condizioni di soddisfare i rimborsi. Questo potrebbe avvenire nel caso in cui si venisse a verificare il fallimento di più istituti o gruppi bancari italiani , contemporaneamente. In questo caso, il fondo potrebbe non essere in grado di restituire le somme depositate.

Al momento non ci sono questi pericoli, anche se si potrebbero verificare. Per altro, il fondo è stato già messo a dura prova con le sofferenze passate di:

  • Banca Etruria;
  • Banca Marche;
  • CariChieti;
  • CariFerrara.

Al momento sembra che la situazione sia tranquilla, anche se ci sono delle discordanze tra chi afferma che il fondo sia intervenuto a salvataggio del denaro dei risparmiatori e chi invece afferma di non aver ricevuto neanche un euro come rimborso.

Quali sarebbero le modalità per ottenere il rimborso nell’eventuale stato di insolvenza della banca?

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 49 del 24 marzo 2011 tutti i rimborsi sono effettuati, come detto ,entro un termine massimo di 20 giorni a partire dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta della banca.

È sempre il Fitd a contattare e rimborsare ogni avente diritto.

Quello che non rientra nella copertura del Fitd sarà oggetto di riclassificazioni di bilancio che determineranno poi le priorità di rimborso a cui verranno destinate le risorse della banca.

In pratica, chiuso il bilancio tra attività e passività, lo stesso liquidatore procede al rimborso dei diversi creditori, partendo da quelli privilegiati e poi procedendo verso le altre categorie.

Come si accede al fondo nel caso di fallimento dell’istituto bancario?

Nel momento in cui l’istituto bancario presso il quale il contribuente ha contratto un mutuo dovesse diventare insolvente, il contribuente non è tenuto all’attivazione di nessuna procedura.

Il rimborso da parte del fondo, infatti è completamente scisso dalla procedura fallimentare. Questo dovrebbe avvenire entro un termine massimo di 20 gg, per mezzo di procedure automatiche da parte del fondo di garanzia interbancaria. A questo primo tempo limite,  si può aggiungere un’ulteriore proroga di max. 10 gg.

Nel caso in cui si possiedono uno o più conti corrente presso l’istituto in sofferenza, o anche di istituti che abbiano attivato la procedura fallimentare, il contribuente non deve attivarsi in nessun modo. Questo infatti non viene ritenuto creditore verso l’istituto e, come tale, non viene iscritto nell’apposito registro.

In pratica viene saldato dal Fondo Garanzia depositi bancari.

Come ben si sa, il valore massimo che viene garantito è di 100.000 euro. Questa non è stata una scelta autonoma intrapresa dal legislatore italiano, ma è stata stabilita dalle norme europee attualmente vigenti.

La norma si è preoccupata di uniformare il livello di tutela in tutta l’area euro, ma anche nei paesi che partecipano all’Unione anche se non ha adottato la moneta, come nel caso del Regno Unito.

Come opera il fondo?

Una delle finalità del Fondo è quella di tutelare i risparmi (non gli investimenti) di tutti i clienti delle banche, le quali appunto si trovano in una situazioni di insolvenza. Si tratta di:

  • depositi in conto corrente;
  • conti di deposito;
  • certificati di deposito nominativi;
  • libretti di risparmio nominativo;
  • assegni circolari.

Questi sono tutti garantiti, in caso di fallimento dell’istituto di credito ,fino a 100.000 euro. Nel caso di azioni, obbligazioni, pronti conto termine, invece, essendo emessi dalla banca in liquidazione coatta, non sono soggetti all’applicazione del presente oggetto.

Come già detto  il limite di copertura è di 100.000 euro per depositante, per singola banca. Questo non tiene conto ,però,del gruppo bancario. Il contributo richiesto alle banche è di tipo ex-post. Cosa vuol dire?

Vuol dire che le banche consorziate devono mettere mano al portafogli solo in caso di dissesto di una banca.

Il tutto viene esplicato dalla normativa di riferimento, l’articolo 21 dello Statuto del Fondo, che spiega chiaramente come le banche aderenti ,in caso di intervento, possono essere chiamate a contribuire  con una percentuale compresa  tra lo 0,4% e lo 0,8% dei fondi rimborsabili di tutte le consorziate.

Fondo interbancario: fonti normative

  • Lgs. 385/1993 art. 83 (liquidazione coatta amministrativa), 96-bis e 96-ter;
  • Testo Unico Bancario art. 96-bis;
  • Direttiva 94/19/CE, recepita con d.Lgs. 659/1996;
  • Direttiva 2009/14/CE, recepita con d.Lgs. 49/2011;
  • Direttiva 2014/49/UE.

Oggetto

Il fondo copre depositi nominativi (quali conto corrente, depositi a risparmio nominativi, certificato di deposito nominativi, buoni fruttiferi).

Quali sono le sue funzioni?

Il fondo ha il compito di garantire la copertura massima fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Nello specifico:

  • il depositante ha due conti per importi non superiori a da 100.000 €;
    • essi sono detenuti in banche differenti;
    • la copertura vale per entrambi i conti correnti;
  • nel caso di depositante con conto cointestato l’importo viene portato a 200.000 euro;
    • ogni depositante avrà a disposizione una copertura massima di 000 euro;
  • si parla di copertura massima di 100.000 € solo nel caso in cui si tratta di conti sulla stessa banca, ma con importo totale superiore a tale somma.
  • le stesse garanzie valgono a prescindere che si tratti di deposito effettuato da persona fisica, o di deposito effettuato da persona giuridica.

Tra le altre funzioni, il fondo ha anche il compito di evitare il bank run o corsa agli sportelli. Questo vuol dire che per legge tutti gli istituti di credito non sono ammessi al fallimento.

Assicurazioni del fondo

  • Assicurare la liquidità a tutti i depositanti che ne facciano richiesta;
  • garantire il loro diritto alla piena disponibilità dei depositi;
  • evitare che le banche facciano fronte alla richiesta di prelievo con le sole proprie casse;
  • evitare la chiusura degli sportelli;
  • salvaguardare la continuità operativa della banca;
  • salvaguardare i livelli occupazionali delle stesse banche;
  • contenere e prevenire fenomeni di massa non razionali e non giustificati.

È la Banca d’Italia l’unico organo in grado di dichiarare lo stato d’insolvenza e avviare l’amministrazione controllata o la liquidazione coatta amministrativa.

Allo stesso tempo, è sempre essa ad autorizzare l’intervento del fondo che chiede ex post alle banche aderenti le somme per risarcire gli investitori.

Nel caso in cui la banca abbia problemi di liquidità, allora il fondo interviene al fine di evitarlo e come tale garantire il diritto di liquidità.

Il fondo non è altro che  un accantonamento contabile derivante da un patto di solidarietà fra istituti di credito,i quali si impegnano ad intervenire uno in soccorso dell’altro nelle misure stabilite.

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